IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto
l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto
il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare,
l'art. 93, comma 1, lettera g), concernente le funzioni mantenute
allo Stato in materia di criteri generali per l'individuazione delle
zone sismiche ed alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime
zone, nonché l'art. 94, comma 2, lettera u), recante l'attribuzione
di funzioni alle Regioni in materia di individuazione delle zone
sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime
zone;
Considerata
la necessità, nelle more dell'espletamento degli adempimenti
previsti dall'art. 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, di fornire alle Regioni criteri generali attinenti alla classificazione
sismica, nonché di predisporre norme tecniche per le costruzioni
in zone sismiche;
Visto
il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri del 4 dicembre 2002, n. 4485, con il quale, in vista
del soddisfacimento delle predette necessità, è stato
costituito un gruppo di lavoro incaricato di predisporre tutti gli
elementi indispensabili per la successiva adozione di un assetto
normativo provvisorio per la classificazione, sismica del territorio
nazionale e per la progettazione antisismica;
Visti
gli esiti delle attività svolte dal predetto gruppo di lavoro,
e ritenuto che gli stessi corrispondano alle esigenze riscontrate
e possano, conseguentemente, offrire gli elementi di base per una
prima e transitoria disciplina della materia, anche ai fini dei
consequenziali adempimenti di competenza regionale;
Preso
atto delle risultanze delle attività svolte dalla Commissione
per lo studio della definizione dei criteri generali per l'individuazione
delle zone sismiche, istituita con decreto del Presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici n. 17672 del 30 luglio 2002, e ritenuto
che da tali attività emerga una prospettiva di ricerca di
particolare rilievo, da sviluppare e portare a completamento con
il concorso di tutte le componenti istituzionali e scientifiche
interessate in vista di una successiva disciplina organica della
materia;
Acquisita
l'intesa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisito
l'avviso del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e Bolzano, che si è espresso
in conformità;
Su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art.
1.
Nelle
more dell'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 93
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e ferme restando
le competenze delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo
94 del medesimo decreto legislativo, sono approvati i "Criteri
per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione
e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone" di cui all'allegato
1, nonché le connesse "Norme tecniche per il progetto,
la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici", "Norme
tecniche per progetto sismico dei ponti", "Norme tecniche
per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei
terreni" di cui, rispettivamente, agli allegati 2, 3 e 4 della
presente ordinanza, di cui entrano a far parte integrante e sostanziale.
Art.
2.
Le
regioni provvedono, ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo n. 112 del 1998, e sulla base dei criteri
generali di cui all'allegato 1, all'individuazione, formazione ed
aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche. In zona 4 è
lasciata facoltà alle singole regioni di introdurre o meno
l'obbligo della progettazione antisismica.
Per le opere i cui lavori siano già iniziati e per le opere
pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già
approvati alla data della presente ordinanza, possono continuare
ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti.
Per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso
continuano ad applicarsi le norme tecniche vigenti.
In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di
cui al comma 3, la progettazione potrà essere conforme a
quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica di cui al
comma 1, con la possibilità, per non oltre 18 mesi, di continuare
ad applicare le norme tecniche vigenti.
I documenti di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 potranno essere oggetto
di revisione o aggiornamento, anche sulla base dei risultati della
loro sperimentazione ed applicazione e con particolare riferimento
agli interventi di riduzione del rischio sismico nei centri storici,
con il concorso di tutte le componenti istituzionali e scientifiche
interessate.
E' fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura
dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti
allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici
assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione
civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale
collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere
effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza
e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone
sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1.
In relazione a quanto previsto al comma 3, entro sei mesi dalla
data della presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile
e le regioni provvedono, rispettivamente per quanto di competenza
statale e regionale, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie
disponibili, il programma temporale delle verifiche, ad individuare
le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche
di cui al comma 3 ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie
indicazioni per le relative verifiche tecniche, che dovranno stabilire
il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto
previsto dalle norme.
Nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti successivamente
al 1984 e relative, rispettivamente, alla prima categoria per quelle
situate in zona 1, alla seconda categoria per quelle in zona 2 ed
alla terza categoria per quelle in zona 3, non è prescritta
l'esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza alla norma.
La necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle
opere di cui sopra sarà tenuta in considerazione dalle Amministrazioni
pubbliche nella redazione dei piani triennali ed annuali di cui
all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche
ed integrazioni, nonché ai fini della predisposizione del
piano straordinario di messa in sicurezza antisismica di cui all'art.
80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art.
3.
Il
Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni e
coinvolgendo gli ordini professionali interessati, promuove e realizza,
avvalendosi anche delle strutture scientifiche di cui all'art. 4,
programmi di formazione e di diffusione delle conoscenze volti ad
assicurare un'efficace applicazione delle disposizioni della presente
ordinanza.
Per le verifiche di cui all'art. 2, comma 3, potranno utilizzarsi
le risorse provenienti dalle Disposizioni di cui di cui all'art.
80, comma 21, della legge n. 289 del 2002, in quanto applicabili.
Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Dipartimento
della protezione civile provvederà ad individuare, sentite
le regioni, ulteriori fonti di finanziamento da rendere disponibili
per lo scopo.
Art.
4.
Al
fine di assicurare la più agevole ed uniforme applicazione
delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, il Dipartimento
della protezione civile è autorizzato a promuovere la costituzione
di un centro di formazione e ricerca nel campo dell'ingegneria sismica
e di una rete dei laboratori universitari operanti nel medesimo
settore.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma,
20 marzo 2003
Il
Presidente: BERLUSCONI
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